Carta d'identità
Ultima modifica 10 settembre 2019
COS'E'
La carta d'identità è un documento, rilasciato dal Comune di Ozzano Monferrato, che attesta l'identità del titolare.
A CHI SERVE
- I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti a Ozzano Monferrato devono presentarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe);
- I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti all'estero (AI.R.E.) devono recarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe);
- I cittadini stranieri maggiori di anni 15 residenti a Ozzano Monferrato possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
QUANDO SERVE
E' possibile richiedere ed ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio, con la quale si può andare nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.
COME SI FA
Rilascio Carta d’Identità per minorenni (15-18 anni):
- un documento valido di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato);
- tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
- se la carta d'identità deve essere valida per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo anche separatamente presso l'ufficio comunale o compilando un apposito atto d’assenso non firmando in presenza del funzionario comunale ma allegando la fotocopia di un valido documento d’identità;
- nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Rilascio/rinnovo di Carta d’Iidentità valida per l’espatrio per maggiorenni:
A. Per i soggetti maggiorenni celibi/nubili o legittimamente coniugati e non legalmente separati con o senza figli minori e per i vedovi, occorrono:
- tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
- la carta d’identità scaduta nel caso di rinnovo; in caso di rilascio, altro documento di identità valido o in mancanza la presenza di due persone munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato
B. Per i genitori naturali con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A:
- l’assenso dell'altro genitore naturale manifestato all'Ufficio Anagrafe competente al rilascio della carta di Identità;
C. Per i genitori separati legalmente o divorziati con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A:
- la sentenza di divorzio o separazione nella quale si acconsente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.Tale documento non dovrà essere stato rilasciato da oltre un anno; se non vi fosse la suddetta sentenza occorre che l’altro genitore firmi davanti all’impiegato che rilascia la carta d’identità, oppure, se non è residente nel Comune, occorre che sottoscriva una dichiarazione scritta di assenso,con firma autenticata, nel luogo in cui si trova. Nel caso in cui il coniuge non potesse/non volesse firmare per l’assenso, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Rilascio/rinnovo di Carta d’Identità non valida per l’espatrio per maggiorenni:
- tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
- un documento di identità;
- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e sua fotocopia nel caso non sia possibile consegnare all’ufficio la denuncia stessa).
QUANTO DURA
La validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni dal Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza. Si ricorda che, così come previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 8 del 26/06/2008, "nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 fino al...'". Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di dimora anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità.